Normativa di riferimento

Nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro sulle aree protette (Legge n. 394 del 1991, art. 8 comma 3, e art. 12 comma 2), e successive modificazioni, e, nello specifico, dalla L.R. delle Marche 28 aprile 1994 n. 15, si istituiscono le Riserve Naturali Regionali, che si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell’ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori, distinguendole in “integrali” o “orientate” (art. 4 comma 3, L.R. 15/1994).
Nell’ottica di questo quadro, con Deliberazione n. 138 del 1° dicembre 2009, l’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 28 aprile 1994, n. 15, l’atto istitutivo della Riserva naturale regionale generale orientata del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, individuata, per l’assetto naturale dei luoghi, come sistema omogeneo di aree terrestri e fluviali.

La Riserva è stata istituita allo scopo di:

a) conservare le associazioni vegetali presenti in particolare:
nei tenimenti demaniali regionali;
nelle aree floristiche “Monte San Vicino” e “Piani di Canfaito” (prati, boschi, vegetazione rupicola);
nel Sito di Importanza Comunitaria IT5330015 “Monte San Vicino”;
nella Zona di Protezione Speciale IT5330025 “Monte San Vicino e Monte Canfaito”;

b) conservare biotopi di eccezionale interesse geologico, paesaggistico e naturalistico come la “Gola di Jana”;

c) salvaguardare valori antropologici e archeologici accertati (grotte, anfratti e ripari sottoroccia abitati sin dalla preistoria e dove sono stati rinvenuti strumenti ed utensili in pietra);

d) conservare tutte le specie animali presenti ed in particolare il lupo, il gatto selvatico, il capriolo, il gufo reale, il falco pellegrino, il lanario, lo sparviere, l’albanella reale, la poiana, il gheppio, il picchio rosso (minore e maggiore), il succiacapre;
e) conservare habitat idonei agli anfibi, aspetti entrambi da tutelare;

f) favorire la reintroduzione del gambero di fiume;

g) salvaguardare il patrimonio storico-monumentale presente nell’area ed in particolare l’Abbazia di Santa Maria di Rotis;

h) salvaguardare i valori storici presenti nell’area ricordando in particolare la resistenza opposta al nazifascismo dai gruppi partigiani di “Roti” e di “Valdiola”, attivi nell’area durante il secondo conflitto mondiale.

Legge Regionale 28 Aprile 1994 n.15

Deliberazione n. 138 Riserva M. S. Vicino e M. Canfaito